La danno a bere con la tariffa sulla depurazione?

depuraz.jpgLa sentenza della Corte Costituzionale del  10 ottobre n. 335 del 2008 dichiarò illegittimi, sotto il profilo costituzionale, l’art 14 comma 1 della L. 36/1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche) – “sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art 28 della legge 31 luglio 2002 n. 179 ( Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti <<anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi>> –  e l’art 155 comma 1, primo periodo, del D.lgs. 152/2006 ( Norme in materia ambientale) – nella parte in cui prevede che la quota di tariffa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti <<anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”, per evidente contrasto con l’art 3 della Costituzione (principio di uguaglianza), in virtù della disparità di trattamento venutasi a creare tra gli utenti che pagavano la tariffa e usufruivano del servizio di depurazione e coloro, invece, che pur versando tale “canone” non si giovavano del medesimo servizio.

Viene, dunque, accertata dalla Consulta  che non era dovuta la tariffa di depurazione in quei comuni “in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”e, ai competenti gestori del servizio idrico nei vari ambiti territoriali fu, di conseguenza, imposto di rimborsare gli utenti delle tariffe indebitamente versate.

 La recente legge del  27 febbraio n. 13 del 2009, all’art 8 – sexies, statuisce che la tariffa di depurazione, denominata dalla legge “componente della tariffa del servizio idrico integrato” sia dovuta “anche nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione della citata sentenza, i gestori possano provvedere ai rimborsi << anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009>>”, inoltre, “dall’importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate>>. “

Grazie, dunque, a una “leggina” ad hoc, oggi i cittadini del Comune di Augusta sono costretti  ( in realtà lo sono sempre stati ), come tutti i cittadini dei comuni sprovvisti di impianto centralizzato di depurazione, a versare questa “componente”  al fine di finanziare la realizzazione del “fantomatico” progetto dell’impianto di depurazione. In sostanza, oggi ci si trova a pagare non un servizio offerto, ma il progetto di un servizio: sembra surreale ma è la realtà dei fatti. Inoltre, sempre grazie a questa legge, i rimborsi che erano dovuti dai gestori agli utenti, per un servizio pagato indebitamente per anni, verranno dilazionati in cinque anni, a decorrere dal trascorso 1° ottobre 2009, e da essi verranno comunque detratti “gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate.”

Una truffa, questa, severamente bocciata dalla Corte costituzionale, ma oggi nuovamente “legalizzata” dalla L.13/2009. Tale Legge, tuttavia, andando a esaminare per bene la pronuncia della Corte, risulta palesemente incostituzionale al pari delle disposizioni legislative già condannate con la sent. 335/2008.

Già nel dibattimento riportato dalla Corte nella sentenza del 2008, la difesa della s.p.a G.O.R.I., la società di gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Gragnano, cercò di ribattere alla tesi del remittente, il Giudice di Pace del Comune di Gragnano, secondo la quale vi era un’ assenza di corrispettività dovuta alla mancata offerta del servizio di depurazione a fronte, invece, del versamento della tariffa da parte degli utenti, sostenne “che la corrispettività fra la suddetta quota e il servizio di depurazione sussisterebbe comunque, perché le somme pagate dagli utenti in mancanza del servizio sarebbero destinate, attraverso un apposito fondo vincolato, all’attuazione del piano d’ambito, comprendente anche la realizzazione dei depuratori.” La Consulta respinse fortemente tale obiezione in cinque punti:

1)      “L’ammontare della tariffa riferita al servizio di depurazione è determinato indipendentemente dal fatto se il depuratore esista o no, essendo esso in ogni caso commisurato al costo del servizio di depurazione, in applicazione del cosiddetto <<metodo normalizzato>>, e non al costo di realizzazione del depuratore.”

2)      “Il provento costituito dalla quota confluente nel fondo vincolato può essere destinato alla realizzazione di depuratori non utilizzabili dal singolo utente obbligato al pagamento, come nel caso in cui i depuratori siano realizzati in Comuni diversi da quello in cui si trova l’utente, dopo il pagamento della tariffa si sia trasferito in altro Comune.”

3)      “Nel caso in cui il Comune non gestisca direttamente il servizio idrico, la scelta del tempo e del luogo di realizzazione dei depuratori è affidata, dall’art 11, comma 3, della legge n.36 dell’ 1994, a soggetti terzi rispetto all’utenza, e cioè ai Comuni e alle Province, nell’esercizio della loro competenza a predisporre il piano d’ambito.”

4)      Questa è la parte più importante e decisiva: “L’attuazione di tale piano si inserisce nel rapporto fra gestore e autorità d’ambito”,nel nostro caso, quindi, tra sai8 e ato idrico,”e non in quello fra esso e l’utente, perché produce un’utilità riferita all’ambito territoriale ottimale nel suo complesso e non anche quella <<utilità particolare che ogni utente ottiene dal servizio>>, la quale sola […] consente di qualificare come corrispettivo la tariffa del servizio idrico integrato.”

5)      In ultimo rileva la Corte che “ Il contratto di utenza e il pagamento della quota tariffaria non costituiscono presupposto necessario per l’attuazione dello stesso piano, essendo quest’ultima prevista e disciplinata, anche nei tempi e nelle modalità, non già nel contratto di utenza, ma da moduli procedimentali di diritto amministrativo.”

 

Qualche passo più avanti , nella medesima sentenza, la Consulta specifica ulteriormente che “Solo un autonomo prelievo tributario avulso dalla tariffa e, perciò, del tutto sganciato dal sistema del servizio idrico integrato potrebbe giustificare una tassazione per fini ambientali diretta a far contribuire anche colui che non utilizza il servizio alla spesa pubblica per la depurazione.”

 

Il legislatore nazionale,invece, con la Legge 13/2009, in barba a quanto sentenziato dalla Consulta, legittima, all’art 8 – sexies,la riscossione del”canone” censurato, anche in quei Comuni “ in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall’avvio dell’inizio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie all’attivazione del servizio di depurazione […]”, sotto forma di “ oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d’ambito”,specificando che essi “costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall’utente.”

Inoltre, al comma 2 del medesimo articolo, il legislatore permettendo la rateizzazione dei rimborsi dovuti dai gestori agli utenti ex sentenza 335/2008, e la successiva detrazione da essi degli “oneri derivati da tali attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate”,  laddove i gestori abbiano avviato le opere di realizzazione o anche la sola progettazione degli impianti, rende i predetti rimborsi assolutamente parziali, per non dire esigui o addirittura inconsistenti, e comunque rateizzati,come sottolineato recentemente  anche l’Adiconsum.

 Inoltre, l’art 8 – sexies della sopracitata legge fa riferimento a una “componente della tariffa del servizio idrico integrato” dovuta dagli utenti ai gestori , per finanziare le attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione programmati dai piani d’ambito, in contrasto con quanto affermato dalla Corte, secondo la quale, non solo l’attuazione dei vari piani d’ambito “si inserisce nel rapporto fra gestore e autorità d’ambito”, ma “ Il contratto di utenza e il pagamento della quota tariffaria non costituiscono presupposto necessario per l’attuazione dello stesso piano”, e in ogni caso, “per giustificare una tassazione per fini ambientali”, come quella che finanzia i progetti degli impianti di depurazione e che la legge illegittimamente include tra le componenti della tariffa, “diretta a far contribuire  anche colui che non utilizza il servizio alla spesa pubblica per la depurazione”, “solo un autonomo prelievo tributario avulso dalla tariffa e, perciò, del  tutto sganciato dal sistema del servizio idrico integrato” potrebbe soccorrere.

 

Anche un bambino riuscirebbe a capire che si è di fronte a legge diretta a eludere una pronuncia della Consulta, e quindi elusiva delle disposizioni costituzionali da cui la stessa Corte mosse nel conseguire la decisione finale.

Una legge-vergogna, truffaldina e inconfutabilmente incostituzionale!

                         Giammarco  Catalano

La danno a bere con la tariffa sulla depurazione?ultima modifica: 2009-12-24T00:12:52+01:00da leodar1
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