AUGUSTA. ANCHE IL NOSTRO GIORGIO CÀSOLE INVIA ESPOSTO-DENUNCIA ALLA PROCURA ARETUSEA PER LA SALVEZZA DEL CIVICO OSPEDALE “MUSCATELLO”

Ospedale Muscatello assemble del 30 maggio 2015Augusta. Dopo Pippo Gianni, che per primo ha inviato una denuncia alla Procura di Siracusa per la mancata applicazione a favore dell’ospedale Muscatello, una delle quali prende il nome di Legge Gianni, anche il nostro Giorgio Càsole, ha trasmesso alla Procura aretusea, un esposto-denuncia, esposto che tutti possono far proprio modificando solo i dati personali. Per questo vi proponiamo il testo integrale,  tranne alcuni dati sensibili :“Il sottoscritto Giorgio Càsole, giornalista,  nato a Augusta il…. ivi residente in…, espone quanto segue: Dopo anni di battaglie politiche, finalmente, il 26 marzo 2014 l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la Legge Regionale 29 aprile 2014 n.10 rubricata “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto”, pubblicata nella G.U. Regione Siciliana n°19 del 9 maggio 2014 (All.1). Gli obiettivi specifici introdotti dalla normativa sono molteplici e riguardano, oltre alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, anche la mappatura, la bonifica ed il recupero di tutti i siti, impianti, edifici e manufatti presenti nel territorio regionale in cui sia rilevata la presenza di amianto. Tutto l’impianto legislativo è rivolto alla possibilità, per le pubbliche amministrazioni locali, di reperire le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche in termini di assistenza alle persone affette da malattie derivanti all’esposizione amianto. Nonostante i termini per la sua attuazione fossero assai stringenti, in coerenza con i valori costituzionali tutelati ed nonostante l’urgenza insita nelle finalità di primaria rilevanza perseguite, può dirsi che, ad oggi, la normativa in esame risulta largamente inattuata, prima, e volontariamente depotenziata, poi.

Il Piano Regionale Amianto

L’art. 3 L.R. 19/14 ha istituito, presso il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, l’Ufficio Amianto (in sostituzione della soppressa “Commissione Regionale Amianto”) con il compito, tra gli altri, di completare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e cioè entro il 9/5/2016, il censimento e la mappatura della presenza di amianto nell’intero territorio regionale e di conseguire, entro il 9/5/2017 l’obiettivo della totale rimozione di ogni manufatto in cemento amianto nel territorio regionale A tal fine l’Ufficio Amianto avrebbe anche dovuto, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, e cioè entro il 09/09/2014, ridefinire ed aggiornare, secondo le prescrizioni del Piano Nazionale Amianto 2013, il Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto[1] al fine di consentire l’adozione, con decreto del Presidente della Regione Siciliana, del nuovo Piano Regionale Amianto con validità quinquennale. Per tali scopi la Legge Regionale aveva stanziato € 21.000,00 per l’esercizio finanziario 2014, ed € 27.000,00 sia per l’esercizio finanziario 2015 che per quello 2016, e così complessivamente ben € 75.000,00. Ad oggi il Piano Regionale Amianto non è stato aggiornato e non è dato conoscere lo stato di avanzamento dei lavori, né l’effettivo impiego delle risorse a ciò destinate, ed anzi lo stesso Ufficio Amianto è stato drasticamente depotenziato, riducendo in modo significativo il personale ivi assegnato (Decreto Presidente Regione Siciliana n. 516/GAB del 9/2/2016 – All.2).

I Piani Comunali Amianto

L’Ufficio Amianto avrebbe dovuto, inoltre, curare, entro 60 giorni dall’emanazione del nuovo Piano Regionale, la definizione e la notifica delle linee guida per la redazione, in ogni Comune, del Piano Comunale Amianto, finalizzato alla concreta attuazione nel territorio di tutte le misure previste dalla vigente normativa per prevenire od eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto (art. 4, comma 1 lett. b L.R. 10/14). Per porre rimedio ai ritardi nella definizione del nuovo Piano Regionale, ed in presenza di ben precise direttive nazionali e di obblighi derivanti dall’articolo 10 della L. 27/03/1992 n. 257, l’Ufficio Amianto ha comunque definito le linee guida, che sono state apprezzate dalla Giunta Regionale con delibera n. 101 del 20/04/2015 (All. 3) e notificate con circolare 29257 del 7/5/2015 (All. 4) a tutte le amministrazioni comunali. I Comuni avrebbero, quindi, dovuto provvedere, entro 3 mesi dalla comunicazione delle linee guida, e cioè entro il 7/8/2015, ad adottare il proprio Piano Comunale, trasmettendolo entro i successivi 30 giorni all’Ufficio Amianto (art. 4, comma 1 lett. c L.R. 10/14).

In base alle linee guida ogni Piano Comunale Amianto avrebbe dovuto prevedere:

  •  il censimento immediato di tutto ciò che costituisce amianto al fine di “fotografare” la situazione e prevenire smaltimenti illeciti da abbandoni;
  • la contestuale e rapida rimozione di tutti i rifiuti abbandonati contenenti amianto, oltre all’intensificazione della vigilanza sul territorio per prevenire e reprimere fenomeni di abbandono;
  • la programmazione degli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto. La mancata adozione nel termine, espressamente definito perentorio, del Piano Comunale Amianto comporta una riduzione percentuale delle risorse assegnate ai Comuni in materia di amianto, in misura non inferiore al 40% di quella spettante (art. 4, comma 1 lett. c L.R. 10/14). Entro il 9/11/2014, inoltre, sempre l’Assessore Regionale per l’Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità avrebbe dovuto emanare anche un decreto con il quale definire i criteri di premialità per gli enti ed i soggetti pubblici e privati che adottano interventi utili alla prevenzione, individuazione e risanamento di siti, impianti, edifici e manufatti contenenti amianto (art. 4, comma 2L.R. 10/14). Non è dato conoscere se tale provvedimento sia stato effettivamente emesso. Nella perdurante inadempienza di molte amministrazioni comunali l’Ufficio Amianto ha emanato la circolare 14/1/2016 pubblicata nella GURS del 29/1/2016 n.5 e comunicata a tutte le amministrazione comunali con la quale si disponeva che “l’eventuale protrarsi immotivato dell’attuale stato di inerzia di molte amministrazioni comunali ed il mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla legge dovranno essere inevitabilmente portati all’attenzione delle autorità competenti, dato che le omissioni in materia ambientale possono comportare, se accertate, anche responsabilità civili ed amministrative” (All. 5).

Mentre è certo che alcuni Comuni, tra i quali certamente quello di Siracusa, non hanno adottato il proprio Piano Comunale Amianto, non si ha notizia se, effettivamente, tali omissioni siano poi state portate all’attenzione degli organi competenti ad irrogare le sanzioni, così come prospettato nella richiamata circolare.

La mappatura del rischio e la bonifica.

A prescindere dalla pianificazione, poi, i soggetti obbligati, e in particolare le amministrazioni comunali, avrebbero dovuto provvedere a porre in essere tutti gli adempimenti utili per la puntuale mappatura del rischio amianto e per la bonifica dei luoghi così individuati. Le risorse a tal fine necessarie avrebbero dovuto essere garantite attraverso bandi –  emessi dall’’Assessore Regionale per l’Energia e i Servizi di Pubblica Utilità – di concessione di contributi ai Comuni finalizzati alla rimozione dei manufatti in amianto presenti nei siti, edifici, impianti e mezzi pubblici e privati. Il primo bando – da emanare entro 30 giorni dall’adozione, mai avvenuta, del Piano Regionale Amianto – avrebbe dovuto godere nell’esercizio finanziario 2014 di una capacità di spesa di € 10.000.000,00 utilizzando le risorse PAC, linea di intervento B5 (Art.10 L.R. 10/14). Anche in questo caso non è dato conoscere né se il bando sia stato emesso, nonostante la mancata definizione del Piano Regionale propedeutico, né se le somme a tal fine vincolate siano state utilizzate per finalità ambientali o stornate per altre esigenze. Ulteriori risorse finalizzate a tali scopi potevano utilmente essere utilizzate per i siti di interesse nazionale e per i luoghi inseriti nella Valle del Belice.Tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto erano, quindi, obbligati entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, e cioè entro il 9/9/2014, a darne comunicazione all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente territorialmente competente (art. 5 commi 3 e 5 L.R. 10/14), pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 15, comma 4, L. 27 marzo 1992 n. 257. Per agevolare tale censimento ogni Comune avrebbe potuto inviare a famiglie e imprese un apposito modulo (auto notifica) da restituire e trasmettere, poi, a cura dello stesso Comune all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e aveva obbligo di rendere disponibile tale modulo sul proprio sito web al fine di consentire la comunicazione dei dati on line (art. 5 comma 7 L.R. 10/14).  Anche questi obblighi sono rimasti, per molte amministrazioni comunali, del tutto inevasi. Con nota dell’08/09/2014 avente ad oggetto “chiarimenti in merito alla legge regionale n. 10/2014 e trasmissione segnalazione presenza amianto sul territorio regionale” (All. 6) il Direttore del Dipartimento della Protezione Civile ha richiesto a vari soggetti pubblici, tra i quali i Sindaci di tutti Comuni della Regione Siciliana, di “fornire a stretto giro di posta le informazioni richieste” per il censimento e la mappatura dell’amianto. Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile n.059 del 17 marzo 2016 (D.D.G. n.059 del 17 Marzo 2016, pubblicato in data 7 aprile 2016 – All. 7), è stato anche istituito il Registro Pubblico degli edifici, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei siti con presenza certa o con conclamata contaminazione da amianto (art. 5 comma 2 L.R. 10/14).Infine, con circolare 9/5/2016, pubblicata in GURS n. 23 del 27/5/2016, veniva data notizia a tutti i soggetti pubblici destinatari, tra i quali le amministrazioni comunali, dell’istituzione del Pubblico Registro sopra richiamato e si invitavano ulteriormente gli stessi a trasmettere i dati necessari alla mappatura dell’amianto nella Regione Siciliana (All. 8).

Il condono mascherato

Di fronte alla concreta possibilità che le amministrazioni comunali inadempienti, e i loro organi, potessero subire le giuste sanzioni, però, l’Assemblea Regionale Siciliana è prontamente intervenuta con l’articolo 29 della L.R. 17/05/2016 n.8 in GURS 24/5/2016 n.22, con il quale tutti i termini già scaduti e non adempiuti sono stati prorogati sine die, facendo nuovamente decorrere sia il termine assegnato ai Comuni per l’adozione del Piano Comunale Amianto, sia i termini assegnati ai soggetti pubblici e privati proprietari di siti con presenza di amianto per l’invio dell’autonotifica, dall’adozione del Piano  Regionale Amianto, ancora non adottato e del quale, come detto, non si ha alcuna notizia sul suo stato di preparazione. Il magistrato adito valuterà se questo “condono mascherato” di gravi inadempienze in materia di tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini sia effettivamente idoneo a porre al riparo dalle sanzioni i responsabili delle omissioni ovvero se, essendosi già vanamente maturato il termine ultimo per l’adempimento, l’anomala rimessione in termini non consenta tale effetto. Va evidenziato, infatti, che le due circolari emesse dall’Ufficio Amianto per sollecitare l’adempimento degli obblighi che incombevano sui pubblici uffici periferici e sulle amministrazioni locali sottolineavano la necessità di ricevere le informazioni previste dalla legge al fine di redigere il nuovo Piano Regionale Amianto. La nuova legge ha così consapevolmente creato un circolo vizioso che paralizza la possibilità di adempiere alle direttive nazionali e comunali esponendo la Sicilia a rigorose procedure di infrazione europee: infatti, seppur le informazioni servono per redigere il Piano, l’obbligo di fornirle decorre oramai dall’adozione del Piano stesso !!! La normativa prevede, ancora, l’istituzione  presso l’Ospedale “E. Muscatello” di Augusta del Centro di Riferimento Regionale per la cura e la diagnosi, anche precoce, delle patologie derivanti dall’amianto, a tal fine autorizzando l’azienda sanitaria provinciale di Siracusa a dotare l’Ospedale “E. Muscatello” di Augusta di tutto il supporto tecnologico necessario e a rimodularne la pianta organica al fine di assicurare la piena e continua operatività del Centro di riferimento regionale sia ai fini diagnostici che terapeutici (art. 8 L.R. 10/2014).

E ciò sia per eliminare la mobilità passiva extraregionale, con finalità quindi di risparmio di risorse pubbliche regionali, sia per raggiungere l’obiettivo, normativamente imposto dall’art. 6, co.  L.R. 14/4/2009 n. 5 di attivare nuove unità operative complesse in discipline oncologiche nelle Aziende Sanitarie ricadenti nelle zone classificate ad alto rischio ambientale, come quella della provincia di Siracusa, e in particolare della città di Augusta. Tale risultato può essere ottenuto con le somme stanziate dall’art. 1, co. 3 L.R. 6/2/2016 n. 10, e cioè 24 milioni di euro l’anno per un triennio, a carico dell’integrazione regionale di cui all’art. 6, co. 5 L.R. 22/12/2005 n. 19. Nessuna attività sembra essere stata posta in essere per la concreta istituzione del Centro nell’ospedale “Muscatello”, né si conosce come siano state utilizzate le risorse a tal fine normativamente destinate.  L’esponente informa il Procuratore della Repubblica adìto su fatti che, a suo parere, possono essere valutati di rilevanza penale, atteso che la mancata attuazione della normativa e l’evasione dei singoli obblighi dalla stessa imposti, incide direttamente su beni tutelati costituzionalmente come salute e ambiente e indirettamente sulle finanze pubbliche, aumentando i costi a carico del servizio sanitario e dei Comuni interessati dalle esigenze di bonifica e consentendo che le somme stanziate e da stanziare per tali finalità siano stornate e altrimenti valorizzate.

Pertanto, il sottoscritto CHIEDE che la S.V. voglia accertare e valutare se nei fatti, atti e condotte sopra esposti siano ravvisabili fattispecie penalmente rilevanti procedendo, in caso affermativo, nei confronti dei soggetti responsabili. CHIEDE di essere informato ex art. 405, 408 c.p.p. dell’eventuale formulazione della richiesta di proroga delle indagini preliminari ovvero della formulazione della richiesta di archiviazione.

Giorgio Càsole                                                             


 

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