. E per queste ragioni tali dovrebbero essere sottoposti al controllo ed alla giurisdizione della Corte dei conti (Corte Cost. sentenze nn. 29/1995 e 470/1997). Si sostiene che l’ingerenza dello Stato e qualsiasi controllo non sia compatibile con l’autonomia finanziaria e regolamentare di questi enti, ma questa asserzione contrasta palesemente con la loro natura di ente pubblico non economico e con la loro asserita funzione pubblica ma soprattutto contrasta con la natura delle quote contributive che, riscosse anche tramite ruoli, hanno valore costitutivo per lo status di professionista dei loro iscritti, quote che certamente non richiedono, come previsto dalle loro leggi istitutive, una controprestazione specifica.
Questa novità legislativa di fatto non permette agli organi preposti (es. responsabile dell’anticorruzione) di rilevare e segnalare le incompatibilità degli incarichi dei componenti gli organi d’indirizzo politico, incompatibilità che, secondo le recenti novelle introdotte con il d. lgs 39/2013, appaiono essere macroscopicamente diffuse in tutte le realtà ordinistiche (ci sono addirittura casi di soggetti che rivestono contemporaneamente il ruolo di Presidente di un ordine nazionale, Presidente di un ordine provinciale, di proprietario e/o amministratore di società regolate dagli ordini medesimi nonché di Parlamentare della Repubblica). Eppure i soldi di questi enti nonché il patrimonio immobiliare e mobiliare, gestiti sia direttamente che indirettamente (numerose sono le Fondazioni costituite dai medesimi ordini!) nonché le connessioni politico-gestionali con le rispettive casse di previdenza rappresentano una notevole risorsa economica del Paese, senza contare inoltre il riflesso non indifferente della loro gestione sul sistema produttivo ed economico del paese correlato all’esercizio professionale di circa 2.500.000 di professionisti .
E’ cosa nota il ruolo rilevante che questi Ordini hanno nel processo di liberalizzazione delle attività economiche delle professioni che rappresentano ed è noto altresì che la tutela spregiudicata delle lobby e dei loro privilegi passa solo e sempre attraverso la decrescita del sistema economico e produttivo del paese intero. L’emendamento è passato in Parlamento nel silenzio generale e con la chiara volontà di derogare ai d. Lgs.vi 33 e 39 del 2013. In questa maniera è consentito a soggetti eletti temporaneamente di assumere di fatto le funzioni dirigenziali con grave nocumento dei principi di imparzialità, semplificazione e continuità dell’azione amministrativa; in questa maniera all’interno di detti enti si crea un cortocircuito amministrativo che rischia di mettere in crisi qualsiasi banale procedimento amministrativo passibile di nullità e di annullabilità degli atti susseguenti, per non chiara legittimazione ed identificazione dei soggetti procedenti. I dipendenti degli Ordini, nonostante le risorse scarse negli organici, a fatica e con lodevole spirito di servizio, cercano di educarsi ed educare ai recenti principi di trasparenza ed anticorruzione ma questa novità blocca sul nascere questo processo educativo collettivo che pure tutti noi sappiamo essere l’unica speranza e salvezza per l’Italia. E gli ordini ringraziano per il tramite del loro degno rappresentante: senatore Andrea Mandelli, nonché presidente della Federazione Nazionale farmacisti, nonché presidente dell’ordine dei farmacisti di Milano nonché presidente della federazione farmacisti della Lombardia nonché consigliere comunale a Monza ecc. ecc.
Massimo Solferino